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    La consulenza tecnica d’Ufficio in tema di transessualismo alla luce del D.Lgs n. 150 del 2011: il contributo non sempre richiesto della medicina legale

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    A seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 164/1982 dal Decreto Legislativo n. 150/2011, che non prevede più espressamente il richiamo alla possibilità di espletare una consulenza tecnica d’ufficio per lo studio delle condizioni psico-sessuali del soggetto transessuale, parte della dottrina medico-legale ha sollevato obiezioni circa il possibile restringimento delle indagini tecnico-peritali e quindi dell’apporto della disciplina medico-legale e psichiatrico-forense nei casi di rettificazione di attribuzione anagrafica del sesso. Partendo da tale assunto, gli autori hanno affrontato la tematica relativa alla consulenza tecnica di ufficio in tema di transessualismo, analizzando in particolare le professionalità richieste e la metodologia peritale da adottare nell’ambito della c.t.u. Al fine di tutelare maggiormente la salute psico-fisica del soggetto transessuale, è stata sottolineata l’importanza di un approccio multidisciplinare e, quindi, la necessità della nomina di un collegio peritale costituito da: uno specialista in Medicina Legale ed uno in Psichiatria. Al tempo stesso, è emerso come in realtà in alcuni Tribunali Italiani già prima della modifica legislativa fosse consuetudine basare il giudizio anche soltanto sulla documentazione allegata dall’istante e rilasciata dai vari centri autorizzati.Following the amendments made to the Law no. 164/1982, Legislative Decree no. 150/2011, which no longer expressly provides the possibility of carrying out a technical consultancy for the study of psycho-sexual conditions of the transsexual subject, part of Legal-Medicine interpretation has questioned the possible narrowing of technical-expert surveys and therefore the contribution of Legal Medicine and Mental-Forensic disciplines in cases of rectification of sex registry attribution. Starting from this assumption, the authors addressed the issue concerning the technical consultancy on the subject of transsexualism, focusing on the skills required and on the expert's methodology to be adopted in the c.t.u. field. In order to better protect the mental and physical health of transsexual subject, the importance of a multidisciplinary approach, and so the need of the appointment of an expert panel composed by one specialist in Forensic Medicine and one in Psychiatry have been stressed. At the same time, it emerged that in fact in some Italian Courts, already before the legislative amendment, was customary to base the judgment even only on the documentation attached by the applicant and released from various authorized centers

    Clinical applications of personalized medicine: a new paradigm and challenge

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    The personalized medicine is an emergent and rapidly developing method of clinical practice that uses new technologies to provide decisions in regard to the prediction, prevention, diagnosis and treatment of disease. The continue evolution of technology and the developments in molecular diagnostics and genomic analysis increased the possibility of an even more understanding and interpretation of the human genome and exome, allowing a "personalized" approach to clinical care, so that the concepts of "Systems Medicine" and "System Biology" are increasingly actual. The purpose of this study is to evaluate the personalized medicine about its indications and benefits, actual clinical applications and future perspectives as well as its issues and health care implications. It was made a careful review of the scientific literature on this field that highlighted the applicability and usefulness of this new medical approach as well as the fact that personalized medicine strategy is even more increasing in numerous fields of applications

    Colpa medica, la cassazione a sezioni unite fa il punto sul diritto del neonato malformato al risarcimento del danno

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    La Corte di cassazione a Sezione Unite con la sentenza del 22 dicembre 2015, n. 25767, oggetto di commento, è stata chiamata dalla terza civile a dirimere un importante contrasto giurisprudenziale su una delle tematiche più attuali e controverse, anche a livello europeo, dell’inizio vita: il « wrongful birth » e il « wrongful life ». I motivi di ricorso presi in esame dall’organo giudicante di fatto vertono su due punti nodali: 1) il primo attiene all’onere probatorio e a chi questo competa ovvero se possa corrispondere a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza, se informata di gravi malformazioni del feto, secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente nel tempo; oppure se sia da escludere tale presunzione semplice, ponendo a carico della parte attrice di allegare e dimostrare che, se informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, secondo l’orientamento più recente; 2) il secondo motivo di ricorso solleva un contrasto giurisprudenziale ancora più netto, interessando la questione della legittimazione del nato a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria. La Corte di Cassazione a Sezione Unite ha accolto il primo motivo di ricorso con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, e rigettato il secondo.The Supreme Court of Cassation in Joint Sitting, with the judgment no. 25767 of 22nd December 205, was called to solve an important conflict of the case law about one of the most actual and controversial topics, also in Europe, regarding the beginning of life: the “wrongful birth” and “wrongful life”. The grounds of appeal examined by the Court focus on two key points: 1) the first one concerns the issue of the burden of proof and of who is responsible for it, i.e. if the pregnant woman, informed of severe fetal malformations, is allowed to interrupt the pregnancy, according to an elder case-law trend; or if this simple presumption is to be excluded, charging the complaining party to demonstrate that, if informed of the presence of fetal malformations, she would have terminated the pregnancy, according to a more recent trend; 2) the second one raises an even more sharp jurisprudential conflict, concerning the issue of the legitimacy of the child’s request of compensation borne by the physician and the related health-care structure. The Supreme Court of Cassation in Joint Sitting, admitted the first ground of appeal referring to the Court of Appeal of Florence, in different composition, for a new judgment, and rejected the second one

    L'esercizio del potere disciplinare ordinistico: analisi statistica ed esemplificazione casistica

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    La condotta illecita del sanitario può rilevare, oltre che dal punto di vista penalistico e civilistico, anche sotto il profilo disciplinare. Con l’iscrizione all’albo, infatti, il medico viene assoggettato al controllo ordinistico in base al DLCPS n. 233/1946, al d.P.R. n. 221/1950 ed al Codice deontologico vigente. Partendo dall’analisi di 276 decisioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Roma riguardanti le azioni disciplinari promosse dal gennaio 2008 al gennaio 2010 nei confronti di oltre 300 iscritti, gli Autori affrontano le criticità insite nelle varie fasi del procedimento disciplinare, analizzano la tipologia degli illeciti ed esaminano la criteriologia valutativa adottata dall’Ordine dei Medici. Dall’indagine emergono dati statisticamente significativi inerenti al sesso, all’età ed alle aree specialistiche maggiormente interessate. Ulteriori spunti di riflessione pervengono dagli ambiti in cui possono concretizzarsi comportamenti astrattamente passibili di sanzioni disciplinari nonché dalla frequente violazione dei doveri deontologici relativi al rapporto tra colleghi e all’obbligo di collaborazione con l’Ordine. Lo studio ha consentito di evidenziare che soltanto in una minoranza dei casi si è pervenuti al deferimento del sanitario e, quindi, all’apertura di un vero e proprio procedimento disciplinare. Nel complesso la casistica presa in esame ha permesso di rilevare un’attività disciplinare serrata nonché una criteriologia di giudizio sostanzialmente omogenea ed orientata al giusto rigore soprattutto in esecrabili fattispecie criminose. Sorprende, in particolare, il numero non indifferente di radiazioni dall’Albo comminate nell’arco temporale sottoposto al vaglio degli Autori; a dimostrazione che il corretto esercizio del potere disciplinare è inconciliabile con un miope corporativismo.The physician unlawful behaviour can affect, as well as from the point of view of criminal law and civil law, even on the strength of a disciplinary aspect. With the registration to the Order, in fact, the doctor is under the control of the Medical Association according to DLCPS n° 233/1946, to d.P.R. n° 221/1950 and to the Code of Conduct in force. Based on the analysis of 276 decisions of the Order of Physicians and Surgeons of Rome regarding disciplinary actions promoted from January 2008 to January 2010 towards more than 300 professional enrolled, the authors deal with the critical issues inherent in the various stages of the disciplinary procedure, analyze the crime types and examine the evaluation criteria adopted by the Medical Association. The investigation reveals statistically significant data related to sex, age and the specialistic areas most affected. Further foods for thought come from areas where may occur behavior possibly liable to disciplinary measures and frequent violation of professional ethics relating to the relationship between colleagues and the obligation of cooperation with the Order. The study enabled to highlight that only in a minority of cases it has achieved the referring of the physician and, therefore, the opening of a real disciplinary procedure. Overall the cases examined allowed to notice a dense disciplinary activity and an evaluation criteria judgment homogeneous and oriented at righteous rigour especially in execrable criminal cases. It is surprising, in particular, the significant number of expulsions from the Register in the time period examined by the authors; demonstrating that proper use of disciplinary power is incompatible with a myopic corporatism

    La pericolositĂ  sociale fra neuroscienze, misure di sicurezza detentive e nuove prospettive introdotte dalla Legge n. 81 del 2014

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    Il nostro ordinamento, nell’intervento nei confronti di soggetti pericolosi, prevede due sostanziali strumenti: le misure cautelari e le misure di sicurezza detentive. Le misure di sicurezza detentive sono concepite come strumenti di recupero che al tempo stesso possano garantire l’incolumità della società. La Legge n. 81 del 2014 ha segnato profondamente questo tema, rendendolo quanto mai attuale, mediante la volontà di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, attraverso l’individuazione di un’alternativa nelle REMS, nel tentativo di creare un supporto normativo in grado di poter circoscrivere il più possibile il ricorso a misure di sicurezza detentive, confinandole ad un ruolo sussidiario.With regard to dangerous individuals, the Italian legal system has two main tools: preliminary injunction and imprisonment. The latter aims at rehabilitating the detainee while at the same time safeguarding the society. Law No. 81/2014 has deeply affected this issue, making it more topical than ever, by closing Judicial Psychiatric Hospitals and replacing them with the so-called Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), in an attempt to create a regulatory system which limits the resort to detention as much as possible, confining it to a subsidiary role

    Nuove prospettive in materia di responsabilitĂ  professionale sanitaria: le novitĂ  del disegno di legge attualmente in discussione al senato

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    On January 25, 2016, after receiving the favorable opinions of the Parliamentary Committees, the unified text of the proposed law on the “Measures in the area of professional liability of health personnel” was presented to the Chamber of Deputies by the rapporteur himself, Federico Gelli, Democratic Party appointee for healthcare and member of the Social Affairs Committee. On January 28th, the law was approved. The aim of this action is to ensure the safety of cures as a constitutive part of the right to health through two key points: to increase the guarantees and protections for the healthcare professionals and, at the same time, to ensure that patients receive compensation in short time for any damage suffered. Therefore, it is not an action in favor of the professionals but it is a measure that aims at finding a new balance in the relationship between doctor and patient. Furthermore, the goal of this action is to solve two of the thorniest problems in healthcare: the amount of the medical malpractice litigation, which causes a substantial increase in the cost of the insurance for the healthcare facilities and the professionals, and the phenomenon of the defensive medicine, which produces an inappropriate use of the resources of the public healthcare system

    Heterologous fertilization: the opinion of italian physicians and a brief european overview

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    A recent decision of the Italian Constitutional Court has legitimized for the first time heterologous artificial insemination. On April 9(th), 2014 the "Consulta" declared unconstitutional the sections of law n. 40 of 19 February 2004 (Judgment n. 162/2014), which prohibited heterologous fertilization: a) section 4 paragraph 3 "It is forbidden the use of techniques of medically assisted procreation of the heterologous type"; b) section 9, paragraphs 1 and 3, which include the prohibition of the disclaimer of paternity and the anonymity of the mother; c) section 12, paragraph 1, which includes penalties for anyone who uses for procreation purposes, gametes from subjects outside the applicant couple. In the present paper the Authors reviewed the recent judgment of the Constitutional Court of April 9(th), 2014, trying to evaluate the impact that it could have on Italian society. Secondly, the Authors have administered via internet a questionnaire to a cohort composed of 9000 Gynecologists and other specialists, regarding law n. 40/2004, their opinion of heterologous fertilization, the judgment of the Constitutional Court and the influence of the Catholic Church in Italy. Finally, a brief overview of laws in the field of heterologous fertilization among the European Union States has been provided

    Mobbing: inquadramento del fenomeno ed indennizzo Inail

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    La normativa generale (art. 1900 c.c.) e quella speciale (art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965) escludono che il risarcimento possa essere posto a carico dell’assicuratore quando il danno sia cagionato con dolo della parte. La condotta di mobbing ha sicuramente carattere doloso: infatti si riscontra una volontà del soggetto agente di porre in essere la condotta vessatoria. Anche qualora il comportamento datoriale non sia posto in essere con la precisa volontà di causare un danno biologico nel sottoposto comunque può riscontrarsi l’elemento doloso. La Cassazione ha, infatti, chiarito che il dolo sussiste non solo quando l’azione è sorretta da coscienza e volontà ma anche quando si agisce accettando il rischio che dalla propria condotta possa derivare un evento lesivo, trattandosi in questo caso di dolo eventuale. Dunque, a parere di chi scrive, risulta pienamente condivisibile la dottrina secondo la quale nei casi di mobbing, sussistendo una condotta dolosa, dovrebbe essere il datore ad essere gravato dell’intero risarcimento del danno biologico poiché l’elemento soggettivo del dolo è atto ad escludere la responsabilità dell’Ente assicurativo

    Il commercio di organi umani fra normativa nazionale e internazionale

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    il commercio di organi umani è un fenomeno transnazionale che viola i diritti fondamentali dell'uomo. Il presente lavoro si propone di definire il reato di commercio d'organi attraverso un esame delle forme, cause, modalità e mezzi con cui si esplica, delineando i profili dei protagonisti e delle vittime di questo reato ed analizzando l'inquadramento giuridico e le normative emanate a livello nazionale ed internazionale per valutare la loro concreta portata nell aprevenzione e repressione del reato in esame. Le legislazioni sono sempre state insufficienti ed inadeguate sia a livello nazionale che internazionale. l'obiettivo primario che la normativa penale dovrebbe perseguire, affinchè le misure volte alla riduzione del fenomeno in oggetto siano efficaci, è quello di realizzare, a livello internazionale una cooperazione giudiziaria ed un'armonizzazione normativa al fine di creare, altresì, una omogeneizzazione delle risposte punitive. In tal modo si verrebbe a contrastare il turismo dei trapianti reato parallelo che spesso si associa al commercio di organi umani, e si offrirebbe una effettiva tutela al principio sancito dalle solenni Carte internazionali europee e nazionali secondo cui il corpo umano e le sue parti non devono essere, in quanto tali fonti di profitto

    Il commercio di organi umani fra normativa nazionale e internazionale

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    il commercio di organi umani è un fenomeno transnazionale che viola i diritti fondamentali dell'uomo. Il presente lavoro si propone di definire il reato di commercio d'organi attraverso un esame delle forme, cause, modalità e mezzi con cui si esplica, delineando i profili dei protagonisti e delle vittime di questo reato ed analizzando l'inquadramento giuridico e le normative emanate a livello nazionale ed internazionale per valutare la loro concreta portata nell aprevenzione e repressione del reato in esame. Le legislazioni sono sempre state insufficienti ed inadeguate sia a livello nazionale che internazionale. l'obiettivo primario che la normativa penale dovrebbe perseguire, affinchè le misure volte alla riduzione del fenomeno in oggetto siano efficaci, è quello di realizzare, a livello internazionale una cooperazione giudiziaria ed un'armonizzazione normativa al fine di creare, altresì, una omogeneizzazione delle risposte punitive. In tal modo si verrebbe a contrastare il turismo dei trapianti reato parallelo che spesso si associa al commercio di organi umani, e si offrirebbe una effettiva tutela al principio sancito dalle solenni Carte internazionali europee e nazionali secondo cui il corpo umano e le sue parti non devono essere, in quanto tali fonti di profitto
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